Il controllo del Gse su atti e provvedimenti adottati da altre Amministrazioni o enti locali “ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore”. Questo il principio sancito dal Tar Lazio